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IL CODICE ROSSO: LA TUTELA PENALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE di Bruno Siciliano

DEFINIZIONE, PROCEDURA, NUOVI REATI, AGGRAVANTI

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Codice Rosso: tutela penale delle vittime di violenza domestica. Definizione, procedura, nuovi reati ed aggravanti

La Legge n. 69 del 19 luglio 2019, entrata in vigore il 09 agosto 2019, mediaticamente nota come Codice Rosso, ha apportato sostanziali modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale e a numerose altre disposizioni di leggi particolari in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Il Codice rosso innova e modifica la disciplina penale, sia quella sostanziale che quella processuale, della violenza domestica e di genere, inasprendo anche le relative sanzioni.

Modifiche al Codice Penale.

Art. 387-bis del Codice Penale: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Art. 558-bis del Codice Penale: Reato di costrizione o induzione al matrimonio

Art. 572 del Codice Penale: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Art. 583-quinquies del Codice Penale: Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Art.  609-bis, primo comma, del Codice Penale: Violenza sessuale

Art. 609-ter del Codice Penale: Circostanze aggravanti

Art. 609-quater c.p. del Codice Penale: Atti sessuali con minorenne

Art. 609-quinquies del Codice Penale: Corruzione di minorenne

Art. 609-octies del Codice Penale: Violenza sessuale di gruppo

Art. 612-bis, primo commadel Codice Penale: Atti persecutori

Art. 612-ter del Codice Penale: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn)

 

Abbiamo impiegato veramente molto tempo per arrivare alla percezione e alla denuncia collettiva della gravità della violenza di genere contro le donne: finalmente a distanza di tanti anni abbiamo raggiunto l’obiettivo di accendere i riflettori su discriminazioni, abusi e violenze come mai prima d’ora. Soltanto un decennio fa la violenza di genere non riceveva l’attenzione dovuta, oggi invece le cose sono profondamente cambiate. Con il termine di violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza che riguardano persone che vengono discriminate in base al sesso: dalla violenza fisica a quella sessuale, dalle percosse allo stupro, dalla violenza psicologica agli atti persecutori di stalking, fino ad arrivare al femminicidio. Il monitoraggio del fenomeno e la raccolta dei dati viene realizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), un organismo interforze della Polizia e dei Carabinieri. Per le segnalazioni dei reati è invece attivo il numero 1522, il Telefono Rosa anti violenza ed anti stalking che è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito ed attivo 24 h su 24. Le Prefetture promuovono sui territori di competenza eventi per sensibilizzare e combattere la violenza di genere prima ancora che si manifesti, con iniziative di informazione nelle scuole, corsi di formazione per gli operatori sociosanitari, collaborazioni con associazioni ed enti locali per accogliere e sostenere le vittime. L’ultimo provvedimento legislativo in

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ordine di tempo, approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati, senza un solo voto contrario, è il Ddl denominato Codice rosso che introduce misure di contrasto alla violenza di genere. Trattandosi di un disegno di legge, e non di un decreto, il testo dovrà essere approvato da entrambe le Camere del Parlamento prima di entrare in vigore. Ad oggi il testo deve ancora passare al Senato, dove si prevede la sua conferma unanime. Il Ddl “Codice rosso” è frutto del lavoro dei ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e del Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, di cui porta le firme; è un disegno di legge che modifica il Codice di Procedura Penale nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, stabilendo una “corsia preferenziale” per le denunce e le indagini sui casi di femminicidio e violenza di genere, garantendo l’adozione di provvedimenti cautelari o preventivi in tempi brevi. L’Associazione “Doppia difesa” fondata dal Ministro Bongiorno insieme a Michelle Hunziker, aveva lanciato l’idea di un “Codice Rosso” per le denunce dei reati di genere e la proposta è stata accettata di buon grado dal Governo. Il “Codice Rosso” è una legge che offre alla donna che fa una denuncia di maltrattamento o di violenza domestica la possibilità, entro tre giorni dalla presentazione della denuncia, di parlare con il magistrato. Un colloquio immediato con il magistrato è indispensabile perché questi possa valutare l’urgenza della situazione, o per valutare se si tratta di denunce infondate e strumentali, che non verranno prese in considerazione. Il nome “Codice Rosso” deriva da un parallelismo con quanto avviene in ospedale: come al Pronto soccorso il codice rosso ha la precedenza sulle altre richieste, cosi le denunce per violenza di genere avranno una corsia preferenziale, con indagini più veloci. Soddisfatto il Ministro della Pubblica Amministrazione, secondo cui il “Codice Rosso” approvato alla Camera è nato anche grazie al lavoro dell’amica Michelle Hunziker che ha messo la sua passione al servizio di una causa importante come quella della violenza contro le donne, e il proprio tempo a disposizione per una serie di colloqui con i rappresentanti di tutte le forze politiche e di tutti gli schieramenti, affinchè sottoscrissero l’impegno di sostenere questa legge. Il principio ispiratore della norma è  quello della tempestività di intervento: quando un donna si rivolge alle Forze dell’Ordine per denunciare una violenza, deve avere una corsia preferenziale, perché anche un solo giorno di ritardo può essere fatale e determinate per salvare la vita a quella donna. Il “Codice Rosso” è certamente un passo importantissimo:  grazie a questo Ddl sarà possibile riconoscere immediatamente le denunce per violenze domestiche o di genere perchè ci sara’ una comunicazione diretta ed obbligatoria con il magistrato: il PM avrà tre giorni di tempo per ascoltare la testimonianza della vittima a partire dalla comunicazione del reato, mentre le fasi successive d’indagine avranno tempi immediati, senza lasciare discrezionalità al PM sulla fondatezza o meno dell’urgenza. Viene introdotto canale prioritario nella fase che segue la denuncia: e non saranno più gli inquirenti a valutare i tempi di trattamento di una denuncia o di una querela per questi reati. Inoltre un’indagine non potrà essere dichiarata chiusa senza prima aver sentito la persona offesa, di cui il PM dovrà ascoltare il racconto entro tre giorni, e allo stesso PM dovranno essere comunicati i risultati delle investigazioni affidate alla polizia giudiziaria senza ritardo. Nella maggioranza dei casi a fare la differenza nella tutela della donna a rischio sono  i provvedimenti concreti presi immediatamente dal giudice, e non il successivo processo.

COSA PREVEDE IL PROVVEDIMENTO ? Il Ddl prevede la modifica dell’art. 347 e dell’art. 362 del c.p.p., e l’integrazione dell’art. 370, con  l’obbligo per la polizia giudiziaria di dare priorità alle indagini di fronte a determinati reati previsti dalla norma: violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, violenza sessuale aggravata, atti sessuali e corruzione di minori, stalking, lesioni personali aggravate,  maltrattamenti di familiari e conviventi.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE IMMEDIATA DELLE NOTIZIE DI REATO: con il disegno di legge si propone la modifica dell’articolo 347 del codice di procedura penale, stabilendo l’obbligo della polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al PM le notizie di reato acquisite: la ratio è quella di consentire l’avvio tempestivo della procedura, così da poter adottare quanto prima eventuali provvedimenti per proteggere la vittima o allontanare il reo, se i reati riguardano delitti di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di  convivenza. Per i reati sessuali, il Ddl prevede che la comunicazione della notizia di reato venga data immediatamente anche in forma orale, a cui dovrà seguire senza ritardo la denuncia scritta. Il PM ha tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per assumere informazioni, con eccezioni se la vittima è un minore. Quanto alla polizia, deve agire “senza ritardo” per il compimento di tutti gli atti del PM. Un altro punto fondamentale del Ddl “Codice Rosso” è la modifica dell’articolo 362 cpp: si prevede che in casi di violenza domestica e di genere il pubblico ministero proceda all’ascolto della vittima del reato entro tre giorni dall’avvio del procedimento, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della vittima. In questo modo viene garantito il diritto della vittima di essere ascoltata subito dal PM per consentire la raccolta immediata di informazioni dalle persone offese Il Ddl prevede inoltre, attraverso

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un’integrazione dell’articolo 370 cpp, l’obbligo per la polizia giudiziaria di dare priorità allo svolgimento delle indagini delegate dal PM, senza ritardi e senza alcuna possibilità di valutazioni discrezionali sull’urgenza; contemporaneamente, i risultati acquisiti, dovranno essere documentati e trasmessi altrettanto tempestivamente al PM.

PERIODO PER LA DENUNCIA: DA 6 MESI AD UN ANNO: un’altra novità importante è la dilatazione dei tempi concessi per sporgere denuncia: dal momento della violenza sessuale subita, la vittima non ha più solo sei mesi di tempo per sporgere denuncia, ma può usufruire del termine di un anno intero. Una  donna avrà dunque un anno di tempo per denunciare una violenza sessuale subita anziché solo sei mesi, un termine ragionevole ritenuto utile per poter capire, accettare, elaborare e denunciare le violenze subite: molti psicologi ritengono che alle vittime non siano sufficienti sei mesi  per metabolizzare quanto hanno subito e per trovare la forza di denunciare, a volte perché le violenze non sono solo fisiche, ma anche psicologiche.

PROTEZIONE E CONTROLLO, IL BRACCIALETTO ELETTRONICO: il Ddl “Codice Rosso” prevede l’applicazione del braccialetto elettronico” con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”. Il giudice potrà prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, se lo riterrà opportuno, dopo averne accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria, i quali potranno essere utilizzati per controllare che venga rispettato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Anche questa misura costituisce una novità, il giudice penale  dovrà trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere (a meno che non  siano in corso cause relative all’affidamento di minori o di separazione dei coniugi).

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO LA PERSONA OFFESA: tra le altre novità, sono numerose le comunicazioni obbligatorie da fare tempestivamente alla persona offesa e al suo difensore. Una donna vittima di violenze deve perciò essere messa in grado di sapere immediatamente dove si trova chi l’ha offesa o lesa e a quali limitazioni il reo è sottoposto. Vittima e difensore devono essere informati di: adozione di provvedimenti di scarcerazione dell’indiziato, cessazione di una misura di sicurezza detentiva, evasione della controparte, applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla stessa vittima, revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive.

ABOLITO IL RITO ABBREVIATO E LE PENE RIDOTTE PER I REATI GRAVISSIMI: il Ddl “Codice Rosso”  estende il campo di applicazione dell’ergastolo e della inammissibilità al rito abbreviato e sconti: gli imputati accusati di un omicidio punibile con il carcere a vita non potranno più godere della riduzione automatica della pena e dovranno  essere processati in aula, con un pubblico dibattimento, davanti alla Corte d’Assise.

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Sarà dunque possibile infliggere la condanna a vita sia al colpevole convivente della vittima, sia al colpevole che con la vittima aveva una relazione stabile, pur senza condividere l’abitazione. Gli sconti di pena, applicati fino ad oggi, spesso anche molto consistenti ed automatici e  legati a mere scelte processuali dell’imputato, sono sempre risultati incomprensibili e ritenuti ingiusti dalla opinione pubblica. Grazie al Ddl “Codice Rosso”, nei casi di reati di massima gravità come i femminicidi, il giudice non sarà più tenuto a ridurre automaticamente la pena applicando lo sconto di un terzo della condanna, fino ad ora obbligatoriamente previsto dal codice, ma potrà adattarla sul caso specifico. Per gli omicidi volontari  puniti con pene base più basse, da 21 a 24 anni o da 24 a 30 anni, a seconda dei casi, ma inferiori all’ergastolo, rimarrà in vigore il rito abbreviato e la riduzione d’ufficio di un terzo della condanna. Per arrivare a questo risultato si  sono battute forze politiche del governo, associazioni schierate a difesa delle donne e i familiari e gli amici delle purtroppo numerose vittime di femminicidio.

VIOLENZA SESSUALE: il Ddl “Codice Rosso” prevede pene più severe anche per la violenza sessuale e per la violenza sessuale su minore: la reclusione “da cinque a dieci anni” si inasprisce a reclusione da “da sei a dodici anni” (Art 609-quater c.p.). In caso di atti sessuali con minori di anni 14  in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi, la violenza diventa aggravata e la pena viene aumentata fino a un terzo. Questo delitto esula dai reati punibili a querela della persona offesa e sarà sempre perseguibile d’ufficio. STALKING: Per i casi di Stalking, la pena passa dalla reclusione prevista attualmente dai 6 mesi ai 5 anni, alla reclusione da un minimo di un anno al massimo di 6 anni e sei mesi. PERCOSSE IN FAMIGLIA: Vengono aggravate le pene per i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi, di atti persecutori e di violenza sessuale: per tali reati la reclusione passa dagli attuali 2/6 anni ai 3/7 anni; la pena è aumentata fino alla metà quando i maltrattamenti sono commessi in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità oppure se l’aggressione è armata. REATO DI SFREGIO: il Ddl “Codice rosso” stabilisce che nel codice venga inserito l’articolo 583-quinquies: Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Questo nuovo articolo stabilisce che chiunque cagioni ad altri una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio relativo alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno (finalizzato alla tutela di soggetti con patologie che li rendono invalidi e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili, malati gravi). Se lo sfregio provoca la morte della vittima, scatta la pena dell’ergastolo: in questo caso per i condannati sarà più difficile ottenere benefici come permessi premio, lavoro fuori dal carcere e ulteriori tipologie di misure alternative. Un pensiero va a Lucia Annibali, membro della Camera e che si è battuta attivamente per questo provvedimento e a Jessica Notaro, ex partecipante a miss Italia, e alle altre donne deturpate con acido.

COERCIZIONE AL MATRIMONIO E ORFANI DI FEMMINICIDIO: è punita anche la coercizione al matrimonio grazie a un emendamento della Vicepresidente della Camera Mara Carfagna, che ha dichiarato che costringere  una bambina o una ragazza a sposarsi contro la sua volontà, in Italia o all’estero, sarà reato come già in tutta Europa: “Chiunque “induce taluno a contrarre matrimonio o unione civile mediante violenza, minaccia, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero mediante persuasione fondata su precetti religiosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. La pena applicata varia da uno a cinque anni, ed aumenta da  2 a 6 anni se coinvolge un minorenne ed è aggravata della metà se danneggia chi non ha compiuto 14 anni al momento del fatto. Il delitto è punibile “anche se è commesso all’estero in danno di un cittadino o di uno straniero legalmente residente in Italia al momento del fatto”. Un pensiero va ai tragici casi di Hina e Sanaa di Brescia, che volevano vivere all’occidentale e sposarsi con i loro compagni italiani, e alle numerose altre ragazze che hanno vissuto o vivono drammi simili.Viene inoltre implementato il Fondo per gli orfani delle vittime di femminicidio destinati a finanziare le borse per il diritto allo studio degli “orfani di crimini domestici”, ragazzi testimoni diretti dell’uccisione o del maltrattamento grave di un genitore, e diretti ad offrire un sostegno più consistente alle famiglie affidatarie. Anche questo è un emendamento richiesto a forza dalla Vicepresidente della Camera Mara Carfagna ed approvato con una intesa trasversale, cominciata con la campagna bipartisan “Non è normale che sia normale” presentata dalla stessa Vicepresidente della Camera, ed ex ministro delle Pari Opportunità (Ministero di cui se ne richiede la reintroduzione a viva voce e da molte parti).

FORMAZIONE FORZE DELL’ORDINE: Il Ddl “Codice Rosso” prevede specifici corsi di formazione, da attivare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Ddl,  la cui frequenza sarà obbligatoria, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria: la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria. L’obiettivo dei corsi di formazione è quello di fornire al personale coinvolto in procedimenti in materia di violenza domestica e di genere, le competenze specialistiche necessarie per affrontare questa tipologia di reati, sia in termini di prevenzione che di repressione, e anche per una più adeguata interazione con le vittime di tali reati. La durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione saranno stabilite dal Ministero per la Pubblica amministrazione, che adotterà appositi decreti in collaborazione con i Ministeri dell’Interno, della Giustizia e della Difesa. La Presidenza del Consiglio, oltre all’ implementamento del fondo per gli orfani delle vittime di femminicidio, ha stanziato un fondo speciale di 33 milioni di euro per il 2019, coordinato dal sottosegretario alle Pari Opportunità, finalizzato ad istituire un deposito speciale per le vittime e ad aprire centri regionali di pronto intervento per fornire idoneo supporto psicologico e legale alle donne che intendono di denunciare le violenze subite.

REVENGE PORN E SEXTING: Con l’accordo compatto di tutte le forze politiche,  è stato approvato all’unanimità un emendamento che introduce un nuovo articolo nel codice penale, il 612 ter, subito dopo il reato di Stalking (612 bis: Atti Persecutori).Per il Ministro delle Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno è stata finalmente colmata una lacuna normativa. Nello specifico, si introduce il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, reato noto come Revenge Porn:  il termine si riferisce ad “upload” di files e video esplicitamente sessuali per vendicarsi della fine di una relazione a cui non ci si è rassegnati. Molte vittime di Revenge Porn riferiscono a psicologi che la conseguenza della diffusione in rete di immagini private è pari ad una vera e propria violenza sessuale. E l’impatto sulla vita della vittima è devastante e purtroppo a volte letale.La pubblicazione avviene solitamente con lo scopo di umiliare la persona coinvolta per ritorsione o vendetta, e normalmente i files sono accompagnati da informazioni personali della vittima per poterla identificare, come il nome, la localizzazione o il link al profilo social media. La fattispecie del reato di Revenge Porn è applicabile anche in caso di minaccia di pubblicazione, e anche a scopo di estorsione, di foto o video che mostrano persone ritratte in pose sessualmente esplicite o in attività sessuali, senza che ne abbiano dato il consenso.Il sexting è un neologismo utilizzato per indicare l’invio di messaggi ed immagini sessualmente esplicite attraverso il cellulare o il computer:  inizia quasi sempre per gioco, ma finisce per mettere in pericolo la dignità e l’integrità psicologia delle persone coinvolte. Il fenomeno fa parte di una tendenza e di un malcostume che coinvolge soprattutto i ragazzi, minorenni e in maggioranza femmine. Il nuovo articolo del 612 ter prevede che chiunque “invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro.” La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o acquisito le immagini, le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso dell’interessato per danneggiarlo. La pena viene aumentata se l’autore della vendetta è il coniuge (anche separato o divorziato), un ex o se i fatti sono avvenuti con strumenti informatici. La pena viene aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa e il termine utile per presentare la querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.Il pensiero va alla madre di Tiziana Cantone, e a tutte le altre madri che hanno subito un dramma simile, che ha espresso un ringraziamento dai social media per una battaglia intrapresa e vinta per fare in modo che altre persone non possano subire lo stesso destino. Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Foto di Angela Yuriko Smith da Pixabay

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Il problema di Telegram: la diffusione di questi files avviene attraverso più canali: chat private tra amici, gruppi Whatsapp, Facebook e soprattutto Telegram. Telegram è un App di messaggistica simile a Whatsapp, a differenza della quale permette di mantenere l’anonimato attraverso un nickname o profilo fittizio. Utilizzando Telegram è possibile creare gruppi chiusi con migliaia di iscritti, in cui che vengono diffuse le fotografie e video di donne e ragazze ignare, spesso insieme al numero di cellulare della vittima. Telegram dispone di sistemi di crittografia molto più evoluti di Whatsapp ed è molto difficile intercettare questi gruppi, la diffusione di immagini e video senza autorizzazione e soprattutto è difficile bloccarli ed eliminarli per sempre per rispettare il diritto all’oblio, il diritto di essere “dimenticati” su internet, per preservare la propria immagine, la propria privacy e la propria reputazione.Il Ddl “Codice Rosso” è una vittoria per tutti, per tutte le donne, contro ogni violenza di genere.La sua approvazione trasversale e all’unanimità alla Camera, senza un solo voto contrario, è la dimostrazione che è una legge che era richiesta da tempo e da tutte le parti politiche, di ogni colore e da tutti gli schieramenti; da tutte le donne, dalle persone vittime di violenze e da chiunque ha voluto la costruzione di una solida difesa legislativa per fare in modo che queste violenze non si ripetano più. Lo ha scritto su Twitter il Ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno: “Codice Rosso approvato alla Camera.

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