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Nei periodi della calda stagione, l’estate, è normale recarsi al mare, in piscina o presso i magnifici laghi che offrono pittoreschi paesaggi soprattutto nella nostra zona al nord Italia. Naturalmente il tutto seguito da, un buon bagno tonificante e rinfrescante dopo naturalmente un po’ di sole preso sdraiati in una delle numerose spiagge tutto il giorno. Imperativo acquisire quel tipico color bronzo che tanti invidiano ma talvolta non riescono a conquistare, per lo stato della pelle particolarmente chiara. Per poter passare una buona giornata in pieno relax e frescura quindi il look è sempre lo stesso: pantaloncini corti, canotta o t-short, ai piedi ciabatte spesso infradito oppure modernissime e versatili calzature estive. Per potersi recare nelle zone lacustri magari in compagnia di amici resta necessario accomodarsi sull’automobile e via verso il fresco.

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In genere siamo abituati ad agire in tal modo non pensando, oppure non conoscendo il pericolo al quale potremmo andare incontro guidando in questo modo. Tutto questo vale solamente per colui che guida la vettura. Approcciare alla guida con ciabatte infradito o zoccoli (da quanto si può capire da questa notizia ANSA) sembrerebbe lecito. Dal 1993 non esisterebbero più obblighi relativamente alle calzature da indossare alla guida di una vettura, tuttavia attenzione perché la legge e l’assicurazione in questo caso non andrebbero di pari passo, non sarebbero concordi in questo caso. In caso di incidente stradale potrebbero essere dietro l’angolo guai seri per l’ ignaro automobilista che in ciabatte guida il veicolo. Il guidatore della vettura potrebbe vedersi catapultare addosso parecchi problemi nel caso che la Polizia accorra sul teatro dell’incidente e certifichi, il fatto che il conducente fosse al volante indossando le infradito o calzature inadeguate alla guida. Proprio tali calzature considerate inadeguate potrebbero essere considerate causa dell’avvenuto incidente da parte della compagnia assicurativa. Una delle cause principali dell’intuizione da parte della compagnia assicurativa starebbe nel fatto che la ciabatta

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potrebbe essere scivolata sul freno, causando in tal modo una frenata non adatta a permettere di fermarsi tempestivamente. La ciabatta avrebbe potuto anche sfilarsi da sotto i pedali quindi l’utilizzo dei freni potrebbe essere considerato insufficiente o parzialmente nullo. Stesso ragionamento per le scarpe con “zeppe” e per le tacco 12 oltre che per alcuni tipi di sandali. In caso di incidente la compagnia il proprio dovere di pagare i danni lo farà certamente ma poi? Poi farà rivalsa sul guidatore per non aver rispettato il Codice della strada a meno che, nel contratto RCA non sia precedentemente stata firmata la clausola di RINUNCIA ALLA RIVALSA per infrazioni al codice della strada. Gli articoli 140 e 141 del CDS prevedono che alla guida di una vettura venga mantenuto un comportamento tale “che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale” e che il conducente debba “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. In questo caso le scarpe con zeppe, tacco 12 e ciabatte di vario genere potrebbero impedire la reattività e quindi potrebbero risultare un pericolo. Non tutti conoscono questi piccoli dettagli e potrebbero quindi non essere coscienti di quanto potrebbe accadere soprattutto nel caso di grave incidente. In questo caso i guidatori potrebbero incorrere in pericoli davvero gravi e per cosa? Per una leggerezza o per mancanza di conoscenza per quanto riguardano i limiti assicurativi e le clausole inserite nella propria assicurazione. Il fatto di dover rifondare allargando le maglie della propria borsa i danni auto alla controparte non è certamente piacevole, soprattutto avendo pagato l’assicurazione, peggio ancora in caso di lesioni fisiche che contemplerebbero spese mediche o addirittura danni permanenti. Se al conducente della vettura

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per colpa delle ciabatte indossate alla guida, fossero imputati i danni per la prognosi cagionata a terzi per un periodo superiore a 30 giorni, in questo caso si entrerebbe nel settore penale in merito alle lesioni gravi contenute nell’ omicidio stradale. Noi siamo un media di opinioni quindi un consiglio spassionato mi sentirei di offrirlo. Per prima cosa consiglierei la guida in tutta sicurezza evitando pertanto la guida a piedi nudi, ciabatte o calzature scomode per la guida od a rischio per quanto riguarda il codice della strada. Il secondo consiglio è invece il seguente: Quando venga il momento di rinnovare l’assicurazione della propria vettura, non soffermatevi sui pochi Euro in più od in meno e chiedete la rinuncia alla rivalsa, siate chiari con il vostro assicuratore, esponetegli i vostri dubbi e paure affinchè possa guidarvi nel modo migliore possibile nel complicato mondo delle assicurazioni, parlategli come fosse il vostro avvocato affinchè vi offra un’assicurazione adatta, “cucita addosso” quindi tale da limitare i pericoli di rivalsa alla guida della vettura, in particolar modo se la vostra automobile possa essere guidata da più persone e magari da giovani o neopatentati. Limitate assicurativamente parlando i rischi in modo da essere sempre tutelati in caso di errore o in caso di dimenticanza. Comunque sia non guidate mai se non indossando calzature comode ed adeguate alla guida in modo da poter evitare incidenti ed eventuali spiacevoli sofferenze fisiche ad altre persone.

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Nicola Migliorini
Author: Nicola Migliorini

Nicola Migliorini è Direttore Responsabile del media www.mondooggi.com, blogger, giornalista generalista con incarico a 360 gradi.

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