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Proseguiremo con la rubrica relativa alla sicurezza, aiutati dal nostro free lance incaricato a questo genere di articolo, Bruno Siciliano, docente in vari istituti bresciani nell’ambito della sicurezza e non solo.: è investigatore privato con Licenza della Prefettura di Brescia, quindi un professionista in grado di redarre articoli non certo fantasiosi ma assolutamente veritieri per quanto riguarda l’ambito della sicurezza o “security” tanto per rallegrarvi con uno slang americaneggiante. In questo articolo ed anche nei prossimi di questa rubrica Bruno Siciliano porterà alla luce il settore sicurezza iniziando dai “buttafuori” che spesso vediamo all’opera se siamo frequentatori di locali. Queste figure spesso sono presenti in locali di vario genere come discoteche oppure eventi. Dato l’interesse per questo genere di articoli proseguiremo a pubblicare in seguito altri redazionali più specifici nell’ambito dell’investigazione sempre aiutati dal nostro Bruno Siciliano. Una rubrica davvero interessante, un rubrica offerta da https://www.vittoriainvestigazioni.it/vittoria-blog/
L’ operatore di sicurezza:
Sembra ieri ma in realtà sono passati già dieci anni dall’ introduzione di una nuova figura nell’ambito della sicurezza: l'”operatore di sicurezza” meglio conosciuto come “buttafuori”. In passato esistevano queste persone ma la professione dell’ operatore di sicurezza non si può dire fosse normata. Da sempre prima di tale periodo è sempre stata una figura un po’ come dire, “border line”. Una figura davvero necessaria, ma piena di timori, una professione da esercitare con mille attenzioni, proprio per il fatto che non fosse una professione riconosciuta pienamente. Tanto à passato da quegli anni 80 in cui le discoteche andavano a gonfie vele tuttavia l’operatore di sicurezza è divenuto ufficiale solamente dopo il terzo millennio. La relativa normativa risale realtà al 2009, ma a partire dalla Legge 94/2009 si è dovuto attendere qualche anno per vedere i primi timorosi e problematici frutti. Come ogni strada anche il riconoscimento dell’operatore di sicurezza non è certo stata priva di ostacoli. Per prima cosa essendo divenuta una figura professionale riconosciuta lo stato ha richiesto un certo tipo di preparazione, cosa che prima non era necessaria. Penso che una preparazione adeguata in un ambito tanto delicato sia necessaria per l’operatore ma anche per l’incolumità dei clienti del locale. Oggi è necessario conoscere le normative, le leggi e tanti altri particolari che permettono una formazione ottimale. Oggi possiamo affermare che il “buttafuori” non sia più un “gorilla”
(come in genere viene da sempre apostrofato) ma un professionista istruito nel propri delicatissimo ambito. Personalmente di operatori di sicurezza ne ho istruito parecchi, ho lavorato in prima persona per anni in questo settore quindi ne conosco i punti di forza ma anche i punti di debolezza. Una delle maggiori difficoltà è stato l’obbligo di una formazione adeguata: I primi anni non era facile trovare scuole, istituti, nel settore della formazione del “buttafuori”. Oggi finalmente è stata assimilata la necessità di una formazione ben fatta ed esistono quindi tante scuole in grado di offrirla. I “buttafuori” vecchio stampo privi di preparazione (grossa stazza, magari un po’ ignoranti) sono stati impiegati sino al 2015 in modo da fare da ponte ai new entry di “nuova concezione”. In effetti sino al 2015 non era raro incontrare operatori di sicurezza senza cartellino giallo. In genere queste figure erano munite di tesserini senza alcun valore ai fini legali, tesserini rilasciati con scritte come Staff, Acency e tanto altro, dopotutto la richiesta di operatori era tanta ed i nuovi “buttafuori” pochi. Per poter quindi tener testa alla richiesta l’unico sistema era poter lavorare anche momentaneamente con le vecchie “figure” di Buttafuori.
Partiamo dall’inizio, dal nome: Addetto ai Servizi di Controllo.
Il termine “Controllore” è fuori luogo, “buttafuori” lo riteniamo offensivo, “bouncer” è termine corretto ma in inglese e qui non lo capirebbe nessuno, mentre Bodyguard… in Italia è illegale: la figura del Bodyguard a tutela della persona fisica non è prevista dal nostro ordinamento. In genere i Bodyguard regolari o fanno parte delle forze dell’ordine oppure spesso sono persone che figurano essere autisti o personale addetto alla protezione dei ben del cliente di turno. Facciamo un esempio un po’ stupido ma un esempio che rende giustizia al concetto di Body Guard “all’italiana”. L’imprenditore ogni giorno si reca clienti grossissimi e per uffici con al polso un Rolex da 70 mila euro ed una borsa piena di documenti aziendali di grande valore. In questo caso si avvale della figura dell’autista che magari scaso dall’auto lo segue a distanza ravvicinata per proteggere l’orologio e la borsa, non certamente per proteggere l’imprenditore che lo ha assunto. In questo caso la legge è stata bypassata e la figura della guardia del corpo è stata cammuffata.
Il nome:
La definizione di Addetto alla Security (o alla Sicurezza) è un buon compromesso, anche se può generare delle incomprensioni tra gli addetti al lavori. In questo caso non si tratta del Security Manager, o con l’addetto alla disciplina della Sicurezza sul Lavoro, o Safety, o addirittura con la Cyber Security, scienza esclusivamente intellettuale e per niente fisica. Purtroppo le parole di derivazione anglofona confondono sempre un po’ tutto in quanto una parola inglese ha spesso più significati quindi il nome corretto resta “operatore alla sicurezza” anche se noi seguiremo a chiamarlo simpaticamente “buttafuori”.
La normativa:
La normativa istitutiva è la legge 94/2009, con il successivo decreto di recepimento: il D.M. 6 ottobre 2009, meglio noto anche come Decreto Maroni.
Tali norme prevedono che l’Addetto alla Security sia autorizzato a svolgere tale ruolo solo se approvato dalla Prefettura ed iscritto in un apposito elenco, o Albo, tenuto dalle relative Prefetture Territoriali competenti, da revisionare ogni 2 anni per verificare il permanere dei requisiti richiesti dalle norme sopra citate. Come potete capire questo spiazza i “vecchi buttafuori” aprendo la strada alle nuove figure di operatore alla sicurezza.
Cosa si richiede:
I requisiti sono in generale noti agli operatori, indicati dalla 94/2009 e dal Decreto Maroni, ed integrati dalle successive modificazioni (i cui testi completi sono facilmente reperibili anche sul web). Cercheremo ora di definirli uno per uno, senza entrare nei particolari. Sembra che l’elenco dettagliato non sia stato presentato in precedenza sul web quindi lo faremo noi adesso, intendendo così dare un aiuto concreto all’aspirante Addetto ai Servizi di Controllo, che può quindi verificare di persona e dettagliatamente se può intraprendere questa professione. Se voleste quindi svolgere questa delicata professione ricordatevi che è necessario svolgere, ripeto, appositi corsi teorici per comprendere molto bene la normativa anche per una propria sicurezza. Ora che la figura dell’operatore di sicurezza è normata si ricordi molto bene che la legge non ammette ignoranza quindi, qualsiasi atto possa essere fatto dall’operatore al di fuori dalla normativa potrà ritorcersi contro lo stesso operatore, provocandogli gravi danni civili ma anche penali e logicamente l’estromissione dall’albo. Per questo è bene conoscere la normativa nelle proprie sfumature legali evitando spiacevoli incidenti di percorso. L’istruzione in questo caso fa da barriera a spiacevoli incidenti sia a carico del “buttafuori” che del “buttato fuori”.
Requisiti del nuovo operatore di sicurezza:
Età: non inferiore ai 18 anni
- Necessaria l’ idoneità psicofisica accertata preventivamente da visita medica
possesso dei requisiti di cui all’art.11 T.U.L.P.S. Dispositivo dell’art. 11 TULPS Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 – Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
2 – Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. Necessaria l’assenza negli ultimi 5 anni di denunce o condanne, anche con sentenza non definitiva, per uno dei seguenti reati: porto d’armi o di oggetti atti ad offendere (art.4, primo e secondo comma della L. 18.04.1975 n.110)
uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona (art.5 della legge 22.05.1975, n. 152)
esposizione od introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti (art.2, comma 2, del decreto legge 26.04.1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205)
delitti contro l’ordine pubblico e di comune pericolo mediante violenza (di cui al libro II, titolo V e titolo VII, capo I e titolo XII del codice penale. VEDI SOTTO)
reati di rapina ed estorsione (art.380, comma 2, lettera f, del codice di procedura penale)
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del Testo Unico stupefacenti D.P.R. 309/1990 (art.380, comma 2, lettera h, del codice di procedura penale)
non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al D.L. 26.04.1993, n.122, convertito dalla legge 25.06.1993, n.205: ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
non essere sottoposti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 della Legge 13.12.1989, n.401 ovvero: divieto di accesso alle manifestazioni sportive (e pertinenti) disposto dal Questore nei confronti di
coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)
diploma di scuola media inferiore Il titolo di studio, i cittadini italiani possono autocertificarlo; invece, quelli stranieri, comunitari o extracomunitari, se non lo hanno conseguito in Italia , devono presentare, in originale, una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente Rappresentanza Diplomatico – Consolare, che attesti il livello di scolarizzazione
superamento del corso di formazione di cui all’art.3 del d.m. 06.10.2009 Ai fini dell’avvio dell’istruttoria è possibile produrre un attestato di frequenza del corso rilasciato dall’ente formatore riconosciuto, al quale dovrà seguire, necessariamente, ai fini del favorevole esito dell’istanza e quindi dell’iscrizione, copia dell’attestato finale rilasciato dall’Ente regionale competente
possesso di un contratto di lavoro con il gestore delle attività o con il titolare dell’istituto
Quali sono i reati di cui al libro II, titolo V e titolo VII, capo I e titolo XII del Codice Penale? Andiamo per ordine.
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