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“Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe”

Avrete sentito spesso questa frase tipicamente evangelica che starebbe a sinificare un consiglio uscito dall’immensa saggezza  del figlio di Dio, avere fede. Ah se avessi fede….. Già l’uomo di allora peccava di incredulità. Forse a quei tempi era più facile credere. Molte dinamiche scientifiche non erano alla portata di tutti e gli eruditi di allora, non conoscevano quanto oggi noi conosciamo ma nonostante tutto spesso non credevano. La cosa peggiore è che nonostante conosciamo alcune dinamiche che hanno portato l’uomo ai giorni nostri, cerchiamo sempre di accantonare, di mettere alle “corde” il Creatore di tali dinamiche, per sederci a nostra volta sul Suo trono. Noi proprio per il fatto di essere consapevoli di alcuni fattori usati da Dio per poter garantire all’umanità un cambio generazionale, crediamo di poter offuscare il creatore esigendo di divenire a nostra volta creatori. Questa è solamente una pericolosissima illusione. Continuiamo a servirci delle dinamiche che hanno permesso la vita sulla Terra per poter far credere a noi stessi di poter essere creatori. Tutto questo è errato alla radice.

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Il creatore crea dal nulla. Noi uomini al contrario trasformiamo la materia e al massimo la studiamo, la trasformiamo ma sia ben chiaro che non creiamo proprio nulla. Tramite alcune dinamiche conduciamo la materia in un certo punto per la trasformazione. E’ molto diverso creare da trasformare. Tuttavia l’illusione e l’ambizione di poter divenire creatori di qualcosa, è talmente grande da ingannarci e farci ammalare da delirio di onnipotenza. E’ proprio il delirio di onnipotenza cui oggi l’umanità soffre, a dare a noi stessi l’illusione di essere più grandi di Dio, quel Dio che se lo volesse, con un battito di ciglia potrebbe mettere fine al genere umano. Anche la maternità surrogata resta un inganno della “scimmia di Dio”, quella branca della scienza che vorrebbe stravolgere le leggi della creazione obbligando le regole divine ad adattarsi alle imperfette regole umane. Non vorrei essere un “cattivo profeta” ma francamente penso che l’umanità dei nostri giorni stia tristemente osando troppo e questo credo ci potrerà ad un punto molto pericoloso, il punto di non ritorno. Nelle prossime righe la professoressa Angela Gadducci ci parlerà di questo delicatissimo tema.

Cultura generativa e pratica riproduttiva

Il Disegno di Legge n.245 sulla pratica di surrogazione della maternità che il testo di FdI qualifica come “reato universale”, è arrivato in Aula alla Camera il 19 giugno u.s. con la proposta di renderla universalmente perseguibile in qualunque Paese venga compiuta, compresi quegli Stati dove tale condotta è legalmente riconosciuta e regolamentata da apposita e puntuale normativa. Le forze politiche all’opposizione contestano la proposta: in generale, criticano l’idea che la procedura di fecondazione assistita, considerata reato in Italia, debba essere perseguibile in ogni Paese estero che la eserciti e, in ogni caso, per quei cittadini italiani che rientrano in Italia dopo averne fatto ricorso.
Scopo dell’iniziativa è bloccare il cosiddetto turismo riproduttivo, ossia quel fenomeno che, sfruttando le differenze tra i regimi normativi ed economici dei numerosi Paesi esteri in cui tale procedura è consentita, spinge single e coppie italiane che non possono avere figli a scegliere il Paese nel quale avvalersi delle tecniche fecondative. Il problema si pone al momento del loro rientro in Italia, perchè la legge italiana non dispone nulla in merito alla liceità o meno del riconoscimento dei provvedimenti stranieri.

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Ed è proprio questa vacatio legis che fa sorgere non pochi problemi agli aspiranti genitori italiani che, dopo essere ricorsi alla filiazione determinata all’estero, necessitano in Italia di una risoluzione giuridica per ottenerne il riconoscimento: in Italia il frutto di una maternità surrogata all’estero, anche se compiuta in conformità alla lex loci, non può essere riconosciuto come figlio della coppia committente, ma soltanto di chi ha contribuito con il proprio apporto biologico. Così, per esempio, nel caso di una coppia eterosessuale con madre sterile, il nato ha un legame biologico sia con l’uomo della coppia committente che con la madre surrogata, ma non con la moglie del padre genetico, che resta titolare della sola maternità sociale: la madre d’intenzione (la donna sterile che non ha avuto alcun rapporto biologico con il minore) non può essere trascritta negli atti di nascita di un bambino nato a seguito di maternità surrogata, perchè secondo l’ordinamento italiano lo status di madre appartiene soltanto a colei che partorisce il bambino.
Per definire lo status filiationis si deve, pertanto, ricorrere ad un’unica e opportuna soluzione: la pratica dell’adozione in casi particolari, ovvero la stepchild adoption o adozione co-genitoriale di cui all’art.44, c.1, lett.d) della L.184/1983, che consente al genitore non geneticamente imparentato con il bambino di adottare il figlio biologico o adottivo del proprio partner senza porre termine ai diritti del primo genitore legale.
Ciò, come chiarito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.38162 del dicembre 2022, al fine di tutelare il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi. Perchè anche il bambino nato dal ricorso alla Gpa (Gestazione per altri) ha diritto al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno genitoriale e concorso nel prendersi cura del bambino sin dalla nascita.
Con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha poi ulteriormente precisato come l’infertilità fisiologica della coppia omosessuale femminile non sia affatto equiparabile all’infertilità, di tipo assoluto e irreversibile, della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive, così come non lo è l’infertilità ‘fisiologica’ della donna single e della coppia eterosessuale in età avanzata. D’altronde, la L.40/2004, ad oggi l’unica legge vigente relativa ad un settore particolarmente delicato quale quello della PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), traccia un netto confine tra sterilità patologica e infertilità fisiologica (quella dovuta alla non complementarietà fisiologica dei membri, tipica della coppia omosessuale). Si tratta di condizioni chiaramente e ontologicamente distinte, tant’è che viene autorizzato il ricorso alla PMA solo per le coppie composte da persone di “sesso diverso” (art. 5), coniugate o conviventi, in età fertile, affette da patologie riproduttive, ed è previsto un ingente corredo sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro) a carico di chi la applica alle coppie omoaffettive (art.12, c.2), a quelle in età avanzata e alle donne sole. Pertanto, l’esclusione dalle tecniche di riproduzione surrogata delle coppie omosessuali femminili non è fonte di distonia né di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale (sentenza Corte Cost. n. 221/2019).
Ed è proprio da questo presupposto che ha origine la politica avviata il 19 giugno u.s. dalla Procura di Padova ai danni delle cosiddette famiglie arcobaleno. Padova è stato primo comune italiano a trascrivere i figli di coppie omosessuali femminili concepiti all’estero e poi riconosciuti in Italia come figli di entrambe le madri, quella biologica e quella intenzionale: ritenendo illegittima nell’atto di nascita l’indicazione del nome delle due donne, sono state contestate le trascrizioni delle coppie omogenitoriali operate per mano del Sindaco Giordani a decorrere dal 2017, anno del suo insediamento, fino ad oggi.

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Certo è che i ricorsi contro l’impugnazione dei 33 atti di nascita hanno contribuito ad infiammare le proteste delle forze all’opposizione che già ritenevano incostituzionale il Disegno di Legge proposto da FdI, ma la CEDU (Corte Europea per i Diritti Umani) di Strasburgo, che nulla ha a che fare con le vicende di Padova, ha giudicato inammissibili le istanze avanzate da coppie omogenitoriali che chiedevano di condannare l’Italia perché non permetteva di trascrivere atti di nascita legalmente riconosciuti all’estero per bambini nati con il ricorso alla maternità surrogata. Questa posizione è stata accolta positivamente dal Governo italiano: pur ipotizzando l’apertura ad una ‘sanatoria’ in favore dei figli di coppie omosessuali già presenti in Italia prima dell’emanazione di una nuova legge che riguarderà il divieto di surrogazione della maternità anche oltre i confini nazionali, condanna ogni pratica sostitutiva tale da indurre a configurare la procreazione come un sistema produttivo e i bambini come oggetti di scambio.
A questo proposito merita, forse, ricordare che la battaglia per la sua abolizione universale è stata intrapresa in primis proprio dalla frangia femminista della sinistra francese che nel 2015 emanò a Parigi la “Carta per l’abolizione universale della maternità surrogata”, firmata e condivisa successivamente da molti intellettuali di vari orientamenti, per porre fine al crescente sistema di “produzione biotecnologica di bambini”, come lo definisce la filosofa femminista francese Sylviane Agacinski, che parafrasando una celebre frase di Walter Benjamin a proposito dell’opera d’arte, sostiene che “l’uomo è entrato nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”(S.Agacinski, L’uomo disincarnato. Dal corpo carnale al corpo fabbricato, 2020). Inoltre, dando voce all’associazione CorP(Collettivo per il Corpo della Persona), sottolinea che -considerata l’analogia che intercorre tra il mercato del sesso e quello procreativo delle donne surrogate- la Gpa (Gravidanza per altri) è una pratica assimilabile alla prostituzione, qualificata dalla Agacinski come “la più forte violenza perpetrata alle donne dopo la fine della schiavitù”.

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Ma cos’è questa maternità che viene fabbricata in cliniche di riproduzione umana?
E’ una forma di procreazione assistita regolata da un accordo tra una coppia committente e una donna che, in maniera libera, autonoma e volontaria, e a titolo puramente gratuito oppure dietro un corrispettivo monetario o altra utilità economica, si presta ad avere una gravidanza e a partorire un figlio non per sé ma per conto di terzi (il genitore o i genitori del nascituro, che per questo possono venire qualificati come genitori designati o intenzionali), rinunciando preventivamente a reclamare qualsiasi diritto sul figlio ceduto dopo il parto. Ecco perchè la donna gestante prende il nome di madre surrogata, proprio perchè sostituisce o surroga la donna non biologicamente idonea della coppia committente.
Le persone che si affidano a questa pratica presentano solitamente problemi di sterilità o di infertilità per causa patologica e non altrimenti rimovibile: l’esempio più ordinario di surrogazione contempla una coppia di coniugi priva di figli per sterilità della donna. Ma può presentarsi anche il caso di coppie omosessuali di sesso femminile e maschile o di donne single, o anche di uomini single desiderosi di diventare padre senza avere alcun coinvolgimento con una donna. Altre volte il ricorso alla maternità per sostituzione può avvenire anche per ragioni di mera convenienza: la donna in carriera che non vuole sottrarre tempo al lavoro, quella che non accetta di cambiare il proprio stile di vita o, ancora, la donna attenta alla linea del proprio corpo. Nel mondo, il panorama delle leggi che regolano la surrogazione di maternità è vastissimo. Negli Stati Uniti d’America, per esempio, si rileva una diversificazione legislativa sostanziale tra i vari Stati componenti la federazione, perchè il diritto di famiglia rientra tra le materie di competenza attribuibili alla sovranità di ciascuno Stato. Con riferimento ai tre differenti orientamenti individuabili (contrario; favorevole; favorevole solo se di tipo altruistico), merita forse ricordare che la maternità surrogata, sia a titolo gratuito che oneroso, è legale in Arkansas, California, New Hampshire, Florida, Illinois, Maine, Colorado, Delaware, Texas, Massachusetts, Vermont; mentre quella solidale è consentita negli Stati di New York, New Jersey, New Mexico, Nebraska, Virginia, Oregon, Washington. Inoltre, anche tra gli stessi Stati in cui è consentita, esistono numerose differenze tra le leggi che la regolano. Ad esempio, nel New Hampshire la maternità sostitutiva è consentita indipendentemente dallo stato civile e dall’orientamento sessuale, ma la legge dispone che possono avere accesso alla fecondazione in vitro, solo le donne che abbiano almeno 21 anni d’età, che risultino idonee al trattamento e che si siano sottoposte a consulenze mediche. Anche in California esistono leggi molto flessibili e procedure più semplici rispetto a quelle degli altri Stati: qui l’accesso è consentito anche a persone omosessuali e single, e non è necessario che la coppia che ricorre alla surrogazione di maternità sia sposata o convivente, né che apporti materiale genetico; inoltre, il procedimento finalizzato a dichiarare la filiazione a favore degli aspiranti genitori avviene al quinto mese di gestazione, in maniera tale che, prima di venire al mondo, il nascituro risulti già essere figlio di questi ultimi. In Florida, invece, il procedimento per ottenere legalmente la maternità inizia dopo la nascita del bambino. Lo Stato della Pennsylvania regola la PMA mediante la tenuta di un registro con i dati della clinica, degli embrioni e di coloro che praticano i trattamenti. Nel New Mexico la fecondazione in vitro è vietata, fatti salvi i casi in cui tutti gli embrioni vengano trasferiti alla madre, mentre la legge del South Dakota non impone che gli embrioni creati in laboratorio a scopo fecondativo vengano impiantati nell’utero. Più conservatore è lo Stato della Louisiana, dove l’embrione, riconosciuto come una “persona giuridica”, ha quasi tutti gli stessi diritti di un soggetto nato.

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In tutto il Sud America non esiste un quadro normativo che disciplini la materia. Solo il Brasile consente la gestazione per altri, ma unicamente su base altruistica e nel rispetto di una condizione davvero singolare: la madre surrogata deve essere parente, fino al quarto grado di consanguineità, di uno dei futuri genitori del bambino.
In Canada (escluso lo Stato del Quebec che la vieta), in Nuova Zelanda, Sud Africa e Australia la surrogazione è legale ma solo in forma solidale. In Canada l’unica limitazione prevista riguarda la madre gestante, che deve avere la cittadinanza o residenza permanente, aver già partorito in precedenza e sottoporsi a test fisici e psicologici a garanzia della sua salute. Tra i Paesi asiatici India, Nepal e Thailandia vietano la maternità surrogata commerciale. Da tempo Thailandia e Nepal hanno chiuso i battenti agli stranieri; stessa cosa ha fatto successivamente il Messico. A Cuba, dove è stato riformato il diritto di famiglia aprendo anche ai matrimoni omosessuali, la maternità surrogata è permessa senza retribuzione (salvo rimborso spese mediche) e solo tra persone unite da legami familiari o strette affettivamente, anche ai single e alle coppie omosessuali, solo a fronte d’infertilità. In Israele, la surrogazione di maternità è permessa solo ai ai residenti eterosessuali e alle donne single infertili.

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Angela Gadducci
Author: Angela Gadducci

Angela Gadducci è una professoressa con incarico articoli per la sezione etica e società ma anche storia e cultura. Già Dirigente scolastica e Coordinatrice di Attività di Ricerca didattica presso le Università di Pisa e Firenze, è autrice di articoli e libri di politica scolastica. Significative le sue collaborazioni con le riviste Scuola italiana Moderna, Scuola 7, Continuità e Scuola, Rassegna dell’Istruzione, Opinioni Nuove, Il Mondo SMCE.

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